Reviewed by Gianluca Pasini, Università di Pisa-Università di Bologna (lucapaso71@libero.it)
[The Table of Contents is reproduced below.] Il volume è la rielaborazione editoriale degli interventi pronunciati in un congresso tenutosi nel novembre del 2010 sotto gli auspici del Centre for Oratory and Rhetoric all'Università Royal Holloway di Londra e intitolato "Actio – Hypokrisis – Delivery". Dopo l'introduzione degli editori, si susseguono sei contributi. Scritto da Mike Edwards, il primo contributo ("Hypokrites in Action: Delivery in Greek Rhetoric", pp. 15-25), che si rifà a due studi, ossia a quello di Edith Hall1 e a quello di Alan Boegehold,2 intende corroborare i loro argomenti sulla base di ulteriori passi di oratori rispetto a quelli addotti e di ulteriori figure retoriche rispetto a quelle segnalate. In particolare, lo studioso segnala l'importanza della prosopopea. Per quanto concerne la monografia di Boegehold, Edwards apprezza l'attenzione dedicata dallo studioso all'importanza del linguaggio non verbale, ossia della gestualità, ma ne contesta, a mio avviso a ragione, l'interpretazione data a Lys. XXIV.2. Osservando inoltre che Boegehold non ha avvertito l'importanza della apostrofe, Edwards adduce opportunamente esempî da Demostene. Credo che si possa aggiungere che lo Pseudo-Longino, nel De sublimitate, considera il πολυπρόσωπον come uno dei contrassegni del patetismo dello stile demostenico (XXVII.3). Oserei ritenere che il πολυπρόσωπον sia anche un residuato della facoltà dell'ἐρώτησις nei tribunali (cf. Lys. XII.24-26; Aristot. Rhet. 1418b 39-1419b 2).3 Il secondo studio, di Victor Bers ("Performing the Speech in Athenian Courts and Assembly Adjusting the Act to Fit the Bema"?, pp. 27-40) richiama molto opportunamente la classificazione aristotelica dei tre generi oratorî per quanto concerne la dimensione teatrale e la performance (Rhet.. III 12). Quanto ad ἀκρίβεια, lo stile del discorso pronunciato all'assemblea è quello che ne ha meno, è più aperto alla recitazione ed è «agonale»; all'estremo opposto, la λέξις del discorso epidittico è γραφικωτάτη ed ἀκριβεστάτη (1414a 15-18). Intermedio è lo stile dell'oralità del discorso giudiziario, ma maggiore è la ἀκρίβεια in quei discorsi giudiziarî destinati al giudizio di un solo giudice, perché in questo caso è minima la possibilità di servirsi di mezzi retorici e di parlare di questioni ἔξω τοῦ πράγματος (1414a 8-14). Un secondo passo aristotelico, opportunamente citato da Bers, è quello in cui Aristotele afferma che il locutore di un'orazione giudiziaria è equiparabile all'attore (1404b 18-20). Infatti, fingendo di improvvisare e parlare con naturalezza, il locutore deve esporre oralmente un discorso che il logografo ha scritto e ha ritenuto confacente alla sua personalità. A mio avviso, tuttavia, sarebbe bene precisare che le ragioni di questa modalità di recitazione sono da ricondurre alla morale corrente ateniese che informa di sé le istituzioni cittadine. Queste promuovono l'esercizio paritario della facoltà di parola da parte di tutti e accettano solo tacitamente che il discorso sia stato preparato in uno spazio esterno al tribunale da uno specialista della parola (cf. pure Anax., ars rhet. 36.38-39. 1444a 24-34).4 Il contributo di Bers è senz'altro interessante. Ma talune affermazioni e prese di posizione non sono condivisibili. Mi limito a due. Bers richiama – a ragione – le osservazioni di Aristotele su uno dei modi per ottenere il πρέπον dello stile, ossia il τοῖς ἀνάλογον μὴ πᾶσιν ἅμα χρήσασθαι (1408b 4-5). Aristotele poi osserva che, per non enfatizzare la recitazione, occorrerebbe non accompagnare parole aspre (σκληρά) con la voce e l'espressione del volto (rr. 5-8); il rischio è che si comprometta la naturalezza e la performance divenga eccessivamente ricercata e sovraccarica di effetti, tanto da parere insincera e teatrale. Aristotele a questo punto soggiunge (cito nell'edizione Kassel): ἐὰν δ' οὖν τὰ μαλακὰ σκληρῶς καὶ τὰ σκληρὰ μαλακῶς λέγηται, ἀπίθανoν γίγνεται (9-10). Quello su cui non concordo, è il fatto che Bers in codesto passo accoglie la congettura di Thurot che mutò il tràdito ἀπίθανoν nel suo antonimo πιθανόν. Solo in virtù di tale intervento testuale, secondo Bers, vi sarebbe consequenzialità con quanto Aristotele ha detto poco prima. Ma codesto passo non è una chiarificazione né una ripresa dell'immediatamente precedente ἐὰν τὰ ὀνόματα σκληρὰ … ἁρμόττουσιν. Semmai, esso è coerente con il principio generale, secondo cui lo stile possederà il πρέπον, se sarà adeguato al soggetto e saprà esprimere le emozioni e il carattere di chi parla, pena lo scadimento in uno stile da commedia (1408a 10-14) – passo questo opportunamente citato dallo stesso Bers. La particella οὖν sancisce la ripresa di questo principio generale. Così la pensavano anche E. Cope ed E. Sandys5 e W. Süß6 che mantengono il testo tràdito ἀπίθανον. Proprio il disordine compositivo del cap. 7 del III libro della Retorica, ben sottolineato da Süß, sconsiglia di intervenire nel testo adeguando il dettato di una frase a quello della frase immediatamente precedente. Nelle riprese ciceroniane della trattazione aristotelica non vi è nessuna raccomandazione simile a quella che Bers ritiene ricorrere nella Retorica (ossia che occorra dire τὰ μαλακὰ σκληρῶς καὶ τὰ σκληρὰ μαλακῶς) ma solo l'avvertenza generale, che si rifà a Rhet. III 7. 1408b 4-5, a non accompagnare l'espressione delle emozioni con una gestualità eccessiva e teatrale (Cic. de orat. III 59, 220; 222; Orat. XXI.73). In Orat. XXI.74, in particolare, Cicerone soggiunge che l'oratore, nella ricerca del decorum nelle parole, nelle azioni e nel gestire deve fare come il poeta ed evitare di probam orationem affingere improbo stultoue sapientis. Commentando poi le considerazioni di Socrate sulla schiavitù degli Ateniesi (Plat., Theaet. 172c-e) – ossia il fatto che, rispetto a quanti si dànno alla filosofia, quelli che frequentano i tribunali sono come schiavi di fronte a liberi, poiché a loro non è permesso di parlare al di fuori della ὑπογραφή e oltre il tempo consentito – Bers definisce, a mio avviso frettolosamente, Platone come «not a man to trust very far when he speaks of the democracy at Athens» (p. 37). L'affermazione successiva «Plato's remark, tendentious and procedurally imprecise, is not credible in light of what we see, at least in the genos dikanikon outside the homicide courts» (ibid.) lascia perplessi. Butti de Lima7 osserva che l'applicazione del divieto di parlare oltre l'oggetto della ὑπογραφή è poco chiara. Certo, tale divieto vigeva per i reati che venivano giudicati di fronte all'Areopago. Ma, da un lato, un efficace e reale controllo non era di fatto sempre possibile e qualche oratore poteva aver interesse a discostarsi dall'oggetto della ὑπογραφή per suscitare i πάθη,8 dall'altro lato, alcuni oratori sentivano il bisogno di avvertire quando dal πρᾶγμα stavano per dipartirsi (cf. Isae., V.5; Demosth., LVII.66) e Aristotele ci informa che nelle cause private i contendenti giuravano di attenersi all'argomento (Ath. pol. 67.1). Scritto da Kathryn Tempest, il terzo contributo ("Staging a Prosecution: Aspects of Performance in Cicero's Verrines", pp. 41-71) è interessante per l'ampiezza e la ricchezza di rinvii bibliografici, soprattutto recenti. Facendo propria l'opinione di Frazel,9 la studiosa analizza la Diuinatio in Caecilium e la prima e seconda Actio in Verrem. Nella Diuinatio varî sarebbero i rinvii all'hic et nunc della performance: Cicerone fa riferimento all'atteggiamento che Cecilio mantiene durante la recita della requisitoria; si chiede quali saranno le inclinazioni degli ascoltatori e che cosa egli possa dire per dare soddisfazione all'indignazione di quanti odiano Verre. Egli inoltre si mostra consapevole che l'oratore deve saper improvvisare per adeguarsi allo stato d'animo dell'uditorio e afferma che nel momento del dibattito preliminare (prolusio) risulterà evidente se Cecilio sia un oratore valente o solo provvisto di conoscenze retoriche imparaticce. Nella Actio I e II l'oratore esprime i propri sentimenti nel momento della performance, oppure della contumacia e superbia nel porgere di Verre, o infine la reazione di sconcerto di quest'ultimo all'audizione di testimoni dell'accusa. Vi sono infine riferimenti a situazioni che appartengono al momento della performance, come l'invito a osservare le falsificazioni di registri ufficiali. La tesi che Cicerone abbia veramente pronunciato l'Actio II, non è nuova. La sostenne già nel 1939 C. Höeg,10 che non ho visto citato in bibliografia. Ma non tutti gli studiosi hanno concordato sul fatto che dalle Verrine stesse si possano ricavare dati sicuri circa l'effettiva performance. Dalle informazioni non ciceroniane, sembra che Verre sia andato in esilio prima della condanna. Per quale ragione allora celebrare un processo e condannare un imputato in contumacia, in un'epoca in cui non esistevano accordi giudiziarî internazionali? Poi bisognerebbe vedere quali e quanto attendibili siano i dati esterni. Si può pertanto solo affermare che i dati interni circa l'effettiva pronunzia della Actio II hanno una loro plausibilità, anche se non sono incontrovertibili. Il quarto contributo, scritto da Dimitris Karambelas ("Synegoroi as 'Healers' in the Social Imagination of the Imperial Age", pp. 73-98), verte sull'interpretazione dei segni negli Oneirocritica di Artemidoro di Daldis e sulla figura del sinegoro di età imperiale. I sogni degli ammalati, ossia di trovarsi in una determinata situazione processuale, sono considerati premonitori delle prospettive del loro stato di salute. Per converso, il dottore, oggetto dei sogni di coloro che sono coinvolti in una lite giudiziaria, è la controfigura del sinegoro della grecità imperiale. Figura pubblica e politica, nel I-II sec. d.C. il sinegoro rappresentava uno dei modi in cui i membri dell'élite greca potevano fare carriera; come un medico che cura le malattie del corpo, il sinegoro si adoperava a sopire e troncare la conflittualità sociale fra i ceti aristocratici e le classi più basse, svolgendo un ruolo di mediatore e di consigliere ora in dispute private ora nell'assemblea popolare. Segue il contributo di J.G.F. Powell ("The Exploits of Honorius: Evidence for Roman Advocacy in the Time of Justinian", pp. 99-109). Secondo Powell, i racconti che illustrano le abilità di Giulio Onorio come giudice, oratore e avvocato del VI sec. d.C. rappresentano, benché fittizî, fonti preziose per la comprensione della concezione dell'orator dell'epoca. Come giudice, sapeva rivolgere domande argute che spiazzavano il reo; come abile oratore, sapeva rivolgere richieste non meno intelligenti e, all'apparenza, paradossali, anche se efficaci. Era capace nondimeno di fornire risposte di non minor efficacia. Aveva infine una profonda conoscenza degli articoli di legge. Segue infine il contributo di Sir John Laws ("The Rhetoric of Common Law", pp. 111-117). Dopo aver precisato di preferire il termine «rhetoric» a «oratory», in quanto il primo porrebbe in maggior enfasi la persona dell'oratore, l'autore si prefigge di mostrare che «the rhetoric of the common law» implica una varietà di facoltà distinte fra loro ma compresenti nell'argomentazione. L'avvocato che abbia come scopo quello di persuadere la giuria della correttezza della posizione del proprio assistito deve saper creare una combinazione («alchemy») e una tensione fra argomenti razionali e mozione degli adfectus. Chiude l'opera una bibliografia relativa all'oratoria e retorica greca e romana (pp. 119-130) e un indice delle parole (pp. 131-133).Table of Contents
Jonathan Powell, Lene Rubinstein and Christos Kremmydas
Introduction
1. Mike Edwards. Hypokrites in Action: Delivery in Greek Rhetoric
2. Victor Bers. Performing the Speech in Athenian Courts and Assembly: Adjusting the Act to Fit the Bema?
3. Kathryn Tempest. Staging a Prosecution: Aspects of Performance in Cicero's Verrines
4. Dimitris Karambelas. Synegoroi as 'Healers' in the Social Imagination of the Imperial Age
5. Jonathan Powell. The exploits of Honorius: Evidence for Roman Advocacy in the time of Justinian
6. Sir John Laws. The Rhetoric of the Common Law
Bibliography
Index
Notes:
1. E. Hall, "Lawcourt dramas: the power of performance in Greek forensic oratory", BICS 40 (1995), 39-58.
2. A. Boegehold, When a Gesture was Expected, Princeton 1999.
3. Imprescindibile lo studio di E.M. Carawan, "Erotesis: Interrogation in the courts of Fouth-Century Athens", GRBS 24/3 (1983), 209-226. Cf. anche G. Pasini,"L'ἐξεταστικὸν εἶδος della Retorica ad Alessandro e le sue corrispondenze nell'oratoria e in Aristotele, in L. Calboli Montefusco (ed.), Papers on Rhetoric, VII, Roma 2006, 181-202.
4. P. Butti de Lima, L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Torino 1996, 29-30, 37.
5. Aristotle, Rhetoric, with a Commentary by E.M. Cope and E. Sandys, vol. III, Cambridge 1877, 78-80.
6. W. Süß, Ethos. Studien zur älteren griechischen Rhetorik, Leipzig-Berlin 1910, 190-191.
7. P. Butti de Lima, "La delimitazione della parola nei tribunali ateniesi", Rhetorica 15/2 (1997), 159-176; [Idem], Platone. Esercizî di filosofia per il giovane Teeteto, Venezia 2002, 92-99, 104.
8. J.H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905-1915, 831 nt. 9, 918-919.
9. T.D. Frazel, "The Composition and Circulation of Cicero's In Verrem", CQ 54/1 (2004), 128-142.
10. C. Höeg, "The Second Pleading of the Verres Trials
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