Reviewed by Lorenzo Gagliardi, Università degli Studi di Milano (lorenzogagliardi@yahoo.it)
[The Table of Contents is listed below.] Traendo ispirazione dalla celebre metonimia paolina di ius come locus contenuta in D.1.1.11,1 Francesco De Angelis ha raccolto, come curatore, vari contributi che compongono il ricco volume che qui si recensisce, nel quale si trovano condensati i risultati di un convegno tenutosi alla Columbia University nel Novembre 2007 sul tema degli spazi della giustizia nel mondo romano. È un filo conduttore molto interessante quello lungo il quale si snodano i vari interventi pubblicati, tutti volti a delineare in che modo a Roma lo spazio fungesse da cornice all'amministrazione della giustizia (il riferimento prevalente è ai processi nella materia civile). Si intersecano così, nel susseguirsi dei diversi saggi, aspetti che toccano, oltre a tematiche propriamente giuridiche, questioni di archeologia, di storia dell'architettura e di letteratura, nel solco di una interdisciplinarietà alla quale non si può che sottoscrivere senza riserve. Come spiega De Angelis nella sua introduzione (Ius and Space: An Introduction, 1-25), a Roma il ius non era soltanto connesso con lo spazio: il ius "era" lo spazio. In una tale prospettiva, lo studio degli spazi della giustizia nel mondo romano rappresenta qualche cosa di più della mera ricostruzione di quei luoghi fisici nei quali gli attori della scena giuridica dispiegavano i loro ruoli: esso rappresenta un punto di vista privilegiato per addentrarsi in uno studio che consenta di cogliere gli aspetti intrinseci della natura del diritto romano. Ernest Metzger (Civil Procedure in Classical Rome: Having an Audience with the Magistrate, 27-41), prende l'abbrivio dalla nozione, costantemente ripetuta nella dottrina specialistica, secondo la quale la fase in iure dei processi formulare si sarebbe svolta interamente presso il tribunale del pretore. In realtà, sottolinea l'autore, la corretta ricostruzione della scansione temporale lungo la quale si articolavano i diversi atti in tale fase è più complicata e necessita di alcune precisazioni. In particolare alcuni degli eventi avvenivano sotto la diretta supervisione del magistrato, mentre altri avvenivano privatamente, e altri ancora privatamente seppur sotto l'influenza magistratuale. Vengono analizzate al proposito la in ius vocatio, l'editio actionis, l'interrogatio in iure e le promesse vadimoniali. Kaius Tuori (A Place for Jurists in the Spaces of Justice?, 43-65) si domanda quale fosse concretamente il ruolo dei giuristi nel quadro dell'attività giudiziaria dell'età classica. In particolare, Tuori investiga dapprima il rapporto tra il ruolo degli advocati e quello dei iuris prudentes, rilevando che i primi si facevano spesso affiancare dai secondi all'atto delle loro orazioni; si volge quindi a esaminare quale fosse il luogo in cui erano reperibili i giuristi. Durante la prima fase dell'età classica l'attività di fornire i responsa ai cittadini avveniva per lo più nelle case dei giuristi oppure, più informalmente, nel foro. Solo a partire dall'epoca di Adriano, si trovano i giuristi con il ruolo di funzionari. Il saggio di Bruce W. Frier (Finding a Place for Law in the High Empire: Tacitus, Dialogus 39.1–4, 67-87) si collega al precedente, muovendo anch'esso dalla centralità del ruolo dei iuris periti nel sistema giuridico romano. L'autore rimarca che durante la tarda età repubblicana, proprio grazie all'attività dei giuristi, il diritto civile romano assunse i connotati di una disciplina accademica, in cui gli istituti giuridici e le norme furono concettualmente riorganizzati e ulteriormente sviluppati. All'ascesa dei giuristi fece inevitabilmente da contrappeso una diminuzione dell'importanza degli advocati addestrati alle tecniche della retorica greca, i quali, almeno dal secondo secolo a.C., avevano dominato le scene nei processi romani. A tale proposito, viene sottoposto all'attenzione degli studiosi Tac., Dial. 39.1.4. Il riferimento è a processi civili che per lo più si svolgono in angusti auditoria e tabularia. Eric Kondratieff (The Urban Praetor's Tribunal in the Roman Republic, 89-126) si occupa di fornire l'indicazione dei luoghi presso i quali si ha l'attestazione che si trovò collocato il tribunale del pretore urbano nel corso del tempo, dall'epoca dell'istituzione di tale magistratura nel 367/6 a.C. fino all'età augustea. L'autore muove dalla necessaria premessa che il tribunale del pretore fu sempre una parte importante, seppur non permanente, in quanto all'occorrenza mobile, del panorama cittadino di Roma. Dal principato augusteo, il tribunal pretorio ottenne una nuova e permanente sede nella Porticus Iulia, nel punto settentrionale del Forum Augusti. Francesco de Angelis (The Emperor's Justice and its Spaces in Rome and Italy, 127-159) delinea la relazione tra gli imperatori e l'amministrazione della giustizia, con particolare riguardo alla definizione della sfera spaziale nell'ambito della quale tale amministrazione trovò luogo. La premessa d'obbligo in tale indagine è che le forme specifiche dell'amministrazione giudiziaria imperiale non furono delineate in via definitiva all'inizio dell'età del principato, ma si svilupparono gradualmente attraverso un processo di lungo periodo che seguì un percorso tutt'altro che omogeneo. Ciò viene sostenuto tenendo ben presente che lo scopo della riorganizzazione della giustizia non fu affatto assente dalla politica perseguita dagli imperatori, come testimonia in primis l'attività di Augusto, la quale si condensò per un verso nell'approvazione delle leges Iuliae iudiciorum e per altro verso nell'erezione del Forum di tale imperatore. Si considera poi quali siano stati i luoghi deputati all'amministrazione della giustizia imperiale dal primo secolo d.C., quando teatro di tale attività continuò a essere il foro, all'epoca dei Severi, quando tale attività fu concentrata sugli edifici del Palatino. Richard Neudecker (The Forum of Augustus in Rome: Law and Order in Sacred Spaces, 161-188) offre una ricostruzione del foro di Augusto e ne considera il valore simbolico nel contesto dell'affermazione del nuovo potere imperiale. Mediante un esame delle fonti giuridiche e letterarie che menzionano il foro, se ne delineano i principali aspetti architettonici. Muovendo dalla suggestiva documentazione dei vadimonia del Processo di Giusta conservata nelle Tabulae Herculanenses, l'autore offre un quadro vivido dell'attività giudiziaria che si svolgeva nel grande complesso voluto dal primo princeps di Roma. Si sottolinea il fatto che, pur nell'ambito di un complesso monumentale di tal genere, i tribunalia dei pretori continuarono a essere lignei e mobili. Con Marco Maiuro (What Was the Forum Iulium Used for? The Fiscus and its Jurisdiction in First-Century CE Rome, 189-221), si considera la costruzione del foro di Cesare e si indaga intorno alle sue peculiari funzioni, sulla base delle informazioni che si traggono da una moltitudine di fonti. L'opinione dell'autore è che il principale uso del foro di Cesare, tra l'età di Augusto e quella di Traiano, sia stato connesso con le attività amministrativa, economica e giudiziaria relative al fisco imperiale. Si sostiene che nel nuovo foro, e in particolare nelle tabernae che su di esso si affacciavano, abbia trovato spazio il tesoro delle casse imperiali, e che presso il nuovo complesso siano stati collocati gli uffici amministrativi che si occupavano delle finanze imperiali e che esercitavano la giurisdizione nelle controversie tra i privati e l'imperatore sulle proprietà vantate da quest'ultimo. Leanne Bablitz (A Relief, Some Letters and the Centumviral Court, 223-249), in un contributo che in parte riprende quanto dalla stessa autrice pubblicato nel suo libro Actors and Audience in the Roman Courtroom (London – NewYork, 2007, 61 ss.) mira a delineare in che modo fosse organizzato lo spazio della basilica Iulia deputato ad accogliere nel primo impero i 180 centumviri, che, come noto, potevano riunirsi o tutti insieme o in quattro distinti collegi contemporaneamente. Bablitz sostiene l'ipotesi che i centumviri si riunissero nella navata centrale e non negli ambulacri circostanti della basilica. Ritiene che quando operavano in quattro distinti collegi di 45 giudici ciascuno, le giurie fossero collocate a una certa distanza tra loro, una di fianco all'altra, avendo alle spalle il lato lungo meridionale dell'edificio e che, quando invece si riunivano a formare un unico collegio di 180 giudici, le loro tribune venissero avvicinate e affiancate tra loro lungo quello stesso lato della basilica. Esattamente questa stessa ipotesi era stata da me avanzata in un ampio articolo, non noto all'autrice, pubblicato nel 2005 su una rivista romanistica2 e sull'ipotesi ancora concordo. Diversamente rispetto a quanto da me a suo tempo sostenuto, Bablitz ritiene che quattro i collegi di 45 centumviri, quando agivano divisi tra loro, non fossero separati da tende o da tramezzi lignei e afferma che il pubblico degli astanti sedesse su apposite tribune. Le prove fornite a sostegno di ciò appaiono tuttavia piuttosto labili. In conclusione dell'articolo si esamina un frammento di un bassorilievo rinvenuto nel foro romano, dal quale si traggono ulteriori spunti di descrizione dell'attività giudiziaria. Il contributo di Livia Capponi (Spaces of Justice in Roman Egypt, 251-276) offre un attento esame della documentazione papirologica che consente di ricavare informazioni sugli spazi impiegati dall'amministrazione della giustizia in Egitto nei primi tre secoli della dominazione romana. Si considera dapprima la collocazione del tribunale del prefetto presso il complesso del ginnasio di Alessandria. Per quanto concerne l'attività giudiziaria decentrata, si tratta del funzionamento del conventus prefettizio e, a partire dall'età di Adriano, della costruzione dei praetoria, edifici adibiti in via permanente all'esercizio della funzione giurisdizionale. Jean-Jacques Aubert (The Setting and Staging of Christian Trials, 277-309) offre i risultati di uno studio delle opere letterarie che descrivono processi criminali condotti nei confronti di cristiani durante l'impero romano e concentra la sua attenzione sulle fonti databili tra la metà del secondo e l'inizio del quarto secolo d.C., dalle quali ricava interessanti informazioni concernenti gli spazi della giustizia. I processi in questione in alcuni casi erano condotti in pubblico, nell'agorà o nel foro, ma in altri casi nelle residenze ufficiali dei magistrati (praetoria), e in alcuni casi anche a porte chiuse (in secretario). John Bodel (Kangaroo Courts: Displaced Justice in the Roman Novel, 311-329) ricava dalle fonti letterarie romane del primo impero descrizioni degli avvocati di quell'epoca. Attenzione particolare è rivolta a passi del Dialogus de oratoribus di Tacito, del Satyricon di Petronio, delle Controversiae di Seneca il Vecchio, da cui emergono tracce del declino dell'oratoria antica. Nel passato, gli oratori venivano abituati fin da giovani a tenere discorsi negli spazi ampi del foro, alla presenza di folle di ascoltatori. Nei primi secoli d.C., invece, i retori si formavano nelle scuole di declamazione, in ambienti ristretti, e quando si fossero poi dovuti esibire nel foro avrebbero manifestato nei fatti tutto il loro disagio e la loro inadeguatezza, arrivando perfino a ritenere, come scrive Petronio (1.2) di essere stati trasportati in un altro mondo (se in alium orbem terrarum delatos). Il loro vero mondo era ormai quello degli auditoria e dei tabularia delle cognitiones extra ordinem, di cui s'è già accennato a proposito del saggio di Bruce Frier. L'ultimo contributo del volume, quello di Saundra Schwartz (Chronotopes of Justice in the Greek Novel: Trials in Narrative Spaces, 331-356), ha per oggetto le informazioni che riguardo al processo romano si possono trarre dai romanzi greci dei secoli primo-quarto d.C. È l'epoca in cui la concessione generale della cittadinanza romana diede accesso a sempre più persone, di diversi popoli, ai tribunali imperiali. L'attenzione è rivolta in modo particolare al romanzo Cherea e Calliroe di Caritone e alle Etiopiche di Eliodoro. In entrambe le opere si trovano descritte varie scene processuali, dalle quali è possibile cogliere come le élites urbane dell'Oriente greco si figurassero la relazione tra la giurisdizione locale tradizionale (con un'eco delle grandi giurie democratiche delle città-stato classiche) e la nuova giurisdizione imperiale. Il volume si conclude con una bibliografia (che non sempre appare completa circa le opere scritte in lingue diverse dall'inglese) e gli indici delle fonti, dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli. Penso che sarebbe stata opportuna la presenza di abstracts dei singoli contributi. Nel complesso si tratta di un'opera utile e interessante, tanto per gli studiosi del diritto romano, quanto per specialisti di altre discipline riguardanti la romanità.Table of Contents
Francesco de Angelis, "Ius and Space: An Introduction"
Ernest Metzger, "Civil Procedure in Classical Rome: Having an Audience with the Magistrate"
Kaius Tuori, "A Place for Jurists in the Spaces of Justice?"
Bruce Frier, "Finding a Place for Law in the High Empire: Tacitus, Dialogus 39.1-4"
Eric Kondratieff, "The Urban Praetor's Tribunal in the Roman Republic"
Francesco de Angelis, "The Emperor's Justice and its Spaces in Rome and Italy"
Richard Neudecker, "The Forum of Augustus in Rome: Law and Order in Sacred Spaces"
Marco Maiuro, "What Was the Forum Iulium Used for? The Fiscus and its Jurisdiction in First-Century CE Rome"
Leanne Bablitz, "A Relief, Some Letters and the Centumviral Court"
Livia Capponi, "Spaces of Justice in Roman Egypt"
Jean-Jacques Aubert, "The Setting and Staging of Christian Trials"
John Bodel, "Kangaroo Courts: Displaced Justice in the Roman Novel"
Saundra Schwartz, "Chronotopes of Justice in the Greek Novel: Trials in Narrative Spaces"
Notes:
1. Paul. 14 ad Sab. D.1.1.11: alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. Erroneamente in apertura del volume si cita la fonte come D.1.1.1.11.
2. L. Gagliardi, La divisione in consilia del collegio centumvirale e la basilica Iulia, in BIDR 101-102 (1998-1999, pubbl. 2005), 385-445. Il più recente contributo sul collegio centumvirale è quello di T. Rüfner, v. Centumviri, in The Encyclopedia of Ancient History, Roger S. Bagnall et al. eds., Malden, 2013, 1413.
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